Ordinanza — n. 13484/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 19/09/1968 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCE; Angelo Di Stefano ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Palermo il 6.2.2018. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 69 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 13484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha dato conto che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e che la pena era stata individuata nel minimo edittale, onde la stessa doveva ritenersi congrua in ragione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il riferimento a tale ultima norma appare sufficiente, stante il principio per cui laddove la pena sia attestata nel minimo , l'onere della motivazione è ridotto. La contestazione della recidiva reiterata, ex art. 69 comma 4 cod. pen. era, inoltre, effettivamente di ostacolo al riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 19/09/1968 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Angelo Di Stefano ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. accertato in Palermo il 6.2.2018. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentavo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone validi argomenti in fatto e in diritto.
Nella sentenza impugnata si dà atto di come fossekrisultati provati la manomissione del contatore e l'allaccio abusivo alla rete, con violenza sulle cose rappresentata dal distacco dei fili e con sottrazione di energia elettrica, ovvero di un bene destinato a pubblico servizio. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anch'esso riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese.
La Corte ha dato conto che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva reiterata e che la pena era stata individuata nel minimo edittale, onde la stessa doveva ritenersi congrua in ragione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il riferimento a tale ultima norma appare sufficiente, stante il principio per cui laddove la pena sia attestata nel minimo , l'onere della motivazione è ridotto. La contestazione della recidiva reiterata, ex art. 69 comma 4 cod. pen. era, inoltre, effettivamente di ostacolo al riconoscimento delle generiche in termini di prevalenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli e estensore Il