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Ordinanza — n. 13483/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds already examined by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Zanda's appeal against the second-instance conviction inadmissible. Zanda argued for a violation of law regarding an aggravating circumstance, but the court found his grounds were merely a repetition of the arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and Zanda was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 5 cod. pen.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are repetitive of those already examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissible appeal aggravating circumstance second instance court of cassation furto aggravato reato flagrante circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 5 cod. pen.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDA GIOVANNI nato a SASSARI il 24/08/1991 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giovanni Zanda ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 11.10.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen. commesso in Porto Torres fra il 9.03.2010 e N 10.03.2010. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di censura già vagliata dalla Corte di Appello, che ha dato atto di come nei filmati delle telecamere di sorveglianza fossero stati immortalati tre soggetti nell'atto di commettere il furto, e nell'atto di allontanarsi a bordo di un'autovettura condotta da altro soggetto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliereféstensore Il Presidente