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Ordinanza — n. 13481/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13481/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLO CARMELINA nato a ROSARNO il 19/06/1968 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Carmelina Carlo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Vibo Valentia del 12.1.2018 in ordine a tre distinti reati di cui agli arti:. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commessi in Vibo Valentia il 14 febbraio 2012 e il 29 febbraio 2012. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata, sul presupposto che la sentenza di primo grado avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto nnonoaggravato, è manifestamente infondato: il Tribunale ha condannato la ricorrente in ordine al reato di furto pluriaggravato ed ha riconosciuto la sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 13481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commessi in Vibo Valentia il 14 febbraio 2012 e il 29 febbraio 2012. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata, sul presupposto che la sentenza di primo grado avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto nnonoaggravato, è manifestamente infondato: il Tribunale ha condannato la ricorrente in ordine al reato di furto pluriaggravato ed ha riconosciuto la sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio aggravamento della pena principio della doppia incriminazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLO CARMELINA nato a ROSARNO il 19/06/1968 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carmelina Carlo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Vibo Valentia del 12.1.2018 in ordine a tre distinti reati di cui agli arti:. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commessi in Vibo Valentia il 14 febbraio 2012 e il 29 febbraio 2012. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata, sul presupposto che la sentenza di primo grado avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto nnonoaggravato, è manifestamente infondato: il Tribunale ha condannato la ricorrente in ordine al reato di furto pluriaggravato ed ha riconosciuto la sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Con re estensore Il Preside