Ordinanza — n. 13480/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 02/06/1976 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCE; MOTIVI DELLA DIECISIONE Bianchi Francesco ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Crotone, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2022, commesso in Crotone il 10 novembre 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 d.P.R. n. 115/2022; Ordinanza — n. 13480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. n. 115/2022, commesso in Crotone il 10 novembre 2016.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI FRANCESCO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 02/06/1976 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCE; MOTIVI DELLA DIECISIONE Bianchi Francesco ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 6 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Crotone, in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2022, commesso in Crotone il 10 novembre 2016.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il giudice del gravame offre una motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici in ordine alla responsabilità dell'imputato, sottolineando la sua malafede in relazione alla dichiarazione relativa alla situazione reddituale familiare e la circostanza che, convivendo egli con la moglie, ben conosceva i redditi di quest'ultima, di importo, peraltro, significativo.
Considerato che anche la deduzione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi inammissibile, in quanto meramente assertivo ed in assenza di confronto con la motivazione della sentenza, in cui si è dato atto che la pena irrogata era proporzionata alla gravità della condotta di reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende