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Ordinanza — n. 13479/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and procedural preclusion of impropriety.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal by Serlenga Emanuele inadmissible, dismissing his request to annul the conviction for theft and related offenses. The court ruled that the appellant's arguments regarding voluntary desistance, mitigating circumstances, sentencing, and recidivism were merely repetitive of issues already fully examined by the Court of Appeal. Consequently, the procedural defect of the crime's impropriety became irrelevant, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an appeal merely reiterates arguments already adjudicated by the lower court without presenting new facts or legal grounds, it is inadmissible, rendering any subsequent procedural defects irrelevant to the outcome.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal procedural preclusion effect voluntary desistance recognition recidiva criminal law recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551
Rilevato che la inammissibilità degli altri motivi di ricorso preclude la instaurazione del rapporto processuale, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta improcedibilità del reato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERLENGA EMANUELE nato a SAN CESARIO SUL PANARO il 19/09/1982 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Motivi della decisione Serlenga Emanuele ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Ferrara, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Ceto il 10 gennaio 2020. Rilevato che il ricorrente deduce:

a) difetto della condizione di procedibilità;

b) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria dell'imputato;

c) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

d) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena;

e) violazione di legge in relazione alla recidiva contestata. Con memoria depositata in data 24 febbraio 2024, ha insistito nel chiedere l'annullamento della sentenza di condanna e la dichiarazione di improcedibilità del reato per difetto di querela. Considerato che il ricorso deve ritenersi inammissibile. I motivi sub b), c), d), e) sono meramente reiterativi di profili di censura dià adeguatamente vagliati dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente cui il ricorrente non contrappone valide ragioni in fatto e in diritto.

La Corte ha, infatti, chiarito che: - l'imputato aveva abbandonato la merce solo dopo essersi reso conto di essere stato notato all'uscita del camerino dal responsabile del punto vendita e quindi non per scelta personale e volontaria; - non erano concedibili le circostanze attenugki generiche in ragione della intensità del dolo; - la pena era proporzionata alla gravità concreta dei fatti e alla personalità dell'imputato già gravato da precedenti; - tali precedenti specifici giustificavano la ritenuta sussistenza della recidiva, in quanto il nuovo delitto era espressione di maggiore capacità a delinquere.

Rilevato che la inammissibilità degli altri motivi di ricorso preclude la instaurazione del rapporto processuale, con conseguente irrilevanza della sopravvenuta improcedibilità del reato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 marzo 2024 Il Con gt( e est