Italian Court dismisses appeal against sentence for inadmissibility of penalty increase argument under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a penalty increase based on the continuation of crimes, but the court found this specific ground not permitted under the relevant procedural code article. Consequently, the lower court's original sentencing decision regarding the penalty increase was upheld without review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The court must reject appeals that do not address the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC ILIJA nato il 05/09/1979 avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE[ffità-à-Vviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ilija Nikolic ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Trieste del 22 luglio 2022 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui agli artt. 110 , 624 e 625 comma 1 nn.4, 5, 8 bis cod. pen. commesso in Trieste il 21 febbraio 2020 e al delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 4 cod. pen commesso in Trieste il 14 aprile 2020, riuniti sotto il vincolo della continuazione. Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione, è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di eurp quattromila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 202