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Ordinanza — n. 13476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior review of same legal issues by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pertoll Dolores inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower courts had already thoroughly examined the defendant's arguments regarding the renewal of investigative procedures, the evaluation of testimonial evidence, and the application of alternative sanctions. The Supreme Court found that these issues were already adequately assessed by the trial judge with sufficient and legally sound reasoning, rendering the appeal a mere repetition of previously rejected contentions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces legal grounds already sufficiently examined and rejected by the court of first instance with adequate and logically sound reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments sufficient reasoning cassation procedure court costs criminal liability alternative sanctions imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERTOLL DOLORES (CUI 016PXDO) nato a APPIANO SULLA STRADA DEL VINO il 20/05/1962 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pertoll Dolores ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolzano del 2 febbraio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Bolzano, in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis cod. pen., commesso in Bolzano il 22 luglio 2021. La ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:

a) al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria volta ad ascoltare la persona offesa in relazione all'autorizzazione o meno dell'imputata ad utilizzare le chiavi;

b) alla valutazione della prova testimoniale assunta;

c) al raggiungimento della prova, ritenuta erroneamente certa, sugli elementi costitutivi del reato ex artt. 56 e 624-bis cod. pen.;

d) al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ai sensi del d.Lgs. 150/2022. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. La Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputata sulla base degli elementi e testimonianze raccolte e ha sottolineato come la versione difensiva, secondo cui ella avrebbe conosciuto la persona offesa sul treno e, accortasi che aveva perso le chiavi di casa, si era recata a casa sua per restituirle, fosse fantasiosa e priva di fondamento.

E giudici di merito, inoltre, hanno offerto motivazione congrua ed esauriente anche in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, con un richiamo pertinente all'estratto del casellario da cui risulta che all' imputata erano già state applicate sanzioni sostitutive, poi revocate. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consiglier -estensore Il