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Ordinanza — n. 13475/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13475/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13475/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIMENES LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/06/1984 TRAPANI RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 20/09/2003 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; SI

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13475/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIMENES LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/06/1984 TRAPANI RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 20/09/2003 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; SI

Parole chiave

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scemata imputabilità censura dell'accertamento dei fatti forza di cosa giudicata materiale prove inconcludenti mancata prova di parzialità allegazioni fattuali non credibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIMENES LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/06/1984 TRAPANI RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 20/09/2003 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; SI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Luigi Scimenes e Raffaele Trapani hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila del 13.01.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vasto in ordine ai reati di cui agli art.. 81 cpv e 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. e 337 cod. pen commessi iWasto il 2109.2021 Rilevato che il motivo, con cui i ricorrenti deducono l'intervenuta procedibilità a querela del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod„ pen., è manifestamente infondato, posto che in atti vi sono le querela depositate dalle persone offese Fabio Luigi Bottari e Stefano Gallo in data 21.9.2021 con cui hanno manifestato la volontà di punizione del colpevole. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigli stensore Il Preside