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Ordinanza — n. 13471/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of good faith regarding tax income disclosure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Parrinello's appeal against his conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued he lacked knowledge that family income was taxable, but the court found he omitted significant changes he could not have ignored. Consequently, the court ruled that the appeal failed to establish good faith and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 76 D.Lgs. n. 115/2002; Art. 95 D.Lgs. n. 115/2002: An error regarding the non-extrajudicial nature of the state-funded legal aid statute does not excuse criminal liability, and appeals based on such ignorance are inadmissible when the defendant omitted known significant income changes.

Parole chiave

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tax evasion good faith defense legal aid statute criminal appeal inadmissibility income disclosure Cassa delle Ammende colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 76 D.Lgs. n. 115/2002
In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'art. 76 D.Lgs.
Art. 95 D.Lgs. n. 115/2002
115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale, sicchè l'errore sU di esso ricadente non ha efficacia scusante.
Art. 79 D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia
(Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.
Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca
Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO MARIO nato a MARSALA il 21/11/1980 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parrinello Mario ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 25 ottobre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala, in ordine al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115/2002, commesso in Marsala il 26 giugno 2017. Rilevato che il primo motivo , con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il difensore prospetta la buona fede del ricorrente, deducendo che egli non era in possesso delle conoscenze necessarie a comprendere se l'ulteriore reddito percepito nell'ambito familiare fosse in grado o meno di generare reddito imponibile: nella motivazione, tuttavia, si è dato atto che Parrinello aveva omesso di comunicare i mutamenti del reddito, che non poteva ignorare,data la loro significatività e dato che il famigliare convivente li aveva inseriti nella dichiarazione mod. 770. In ogni caso il motivo non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'art. 76 D.Lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale, sicchè l'errore sU di esso ricadente non ha efficacia scusante. (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808;

Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 mar