Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13470/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13470/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABAH SAID nato il 08/11/1984 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Said Rabah ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.11.2022 di conferma della condanna ex art.442 cod. proc. pen. del Gup Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624 bis, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. commesso in Mascali il 6.12.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13470/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. del Gup Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624 bis, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. commesso in Mascali il 6.12.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena sanzioni penali alleggerimento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RABAH SAID nato il 08/11/1984 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Said Rabah ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.11.2022 di conferma della condanna ex art.442 cod. proc. pen. del Gup Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624 bis, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. commesso in Mascali il 6.12.2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, P.v. 276288). Nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente la scelta di confermare la pena irrogata, in ragione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato già gravato da precedenti condanne.

I giudici si sono conformati all'orientamento per cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo che le possano giustificarle (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01) e hanno rilevato che nel caso in esame tali elementi non erano ravvisabili. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consi