Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOSCIA GIOVANNI nato a PESCOPAGANO il 04/12/1938 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;visti gli atti e l'ordinanza del 4 ottobre 2023; esaminati i motivi del ricorso di Giovanni Scioscia; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il proposto ricorso — con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'ordinanza indicata in epigrafe con la quale veniva, in esito alla camera di consiglio, rigettata l'opposizione della persona offesa e didposta l'archiviazione del procedimento - è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussiste;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, in ogni caso, il ricorrente censura, anche con i motivi aggiunti e reiterativi delle precedenti censure, il merito del provvedimento poiché il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di abuso d'ufficio per mancanza dell'elemento materiale del reato, e pertanto il motivo esula dall'ambito dei vizi denunciabili; Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento penale riesame dell'entità pena impugnazione di decisioni amministrative valutazione disciplinare dubbio circa il carattere di infrazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOSCIA GIOVANNI nato a PESCOPAGANO il 04/12/1938 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;visti gli atti e l'ordinanza del 4 ottobre 2023; esaminati i motivi del ricorso di Giovanni Scioscia; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il proposto ricorso — con il quale si denuncia violazione di legge in relazione all'ordinanza indicata in epigrafe con la quale veniva, in esito alla camera di consiglio, rigettata l'opposizione della persona offesa e didposta l'archiviazione del procedimento - è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussiste;

Rilevato che, in ogni caso, il ricorrente censura, anche con i motivi aggiunti e reiterativi delle precedenti censure, il merito del provvedimento poiché il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di abuso d'ufficio per mancanza dell'elemento materiale del reato, e pertanto il motivo esula dall'ambito dei vizi denunciabili; Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso