Ordinanza — n. 13462/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLINI DARIO nato a VALLADOLID( SPAGNA) il 21/03/1985 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Dario Nicolini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la idoneità intimidatoria della condotta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13462/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato"sottolineando la volgarità e, soprattutto, la natura minatoria delle espressioni proferite all'indirizzo degli agenti per opporsi alla verbalizzazione delle riscontrate infrazioni al codice della strada (l'imputato non solo aveva attraversato con il rosso ma era sprovvisto di patente di giuda). Ritenuto che è irrilevante la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato, successivamente alla sentenza impugnata, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione(cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLINI DARIO nato a VALLADOLID( SPAGNA) il 21/03/1985 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Dario Nicolini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la idoneità intimidatoria della condotta.
La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato"sottolineando la volgarità e, soprattutto, la natura minatoria delle espressioni proferite all'indirizzo degli agenti per opporsi alla verbalizzazione delle riscontrate infrazioni al codice della strada (l'imputato non solo aveva attraversato con il rosso ma era sprovvisto di patente di giuda). Ritenuto che è irrilevante la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato, successivamente alla sentenza impugnata, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione(cfr.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de