Ordinanza — n. 13461/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINOS SPADA ROBERTO nato a UDINE il 29/05/1982 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sabinos Spada Roberto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e inconferenti, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con il rito, a trattazione scritta, instaurato a seguito di mancata richiesta tempestiva di trattazione orale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13461/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e inconferenti, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con il rito, a trattazione scritta, instaurato a seguito di mancata richiesta tempestiva di trattazione orale;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINOS SPADA ROBERTO nato a UDINE il 29/05/1982 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sabinos Spada Roberto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e inconferenti, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con il rito, a trattazione scritta, instaurato a seguito di mancata richiesta tempestiva di trattazione orale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 ma