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Ordinanza — n. 13460/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic assertions regarding sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Susy Magnani's appeal against her criminal conviction inadmissible. The lower court had convicted her of obstructive conduct and threats against police officers, rejecting her claims that the agents' actions were abusive or that her identification was unnecessary. The Court ruled that Magnani's arguments were merely assertive and lacked factual basis, noting her persistent behavior demonstrated significant social danger.

Regesto Legislator

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Art. 336, 651 cod. pen.; Appeals based on generic assertions regarding the existence of defects in the reasoning of the judgment are inadmissible in proceedings for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic assertions inadmissible obstructive conduct threats against officers social danger assessment obbligo d'identificazione uso di false generalità denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 651 cod. pen.
Anche la contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen. è fondata su una pretesa priva di fondamento, poiché la ricorrente reputava superflua l'esibizione del documento di identificazione.
art. 651 cod. pen
Anche la contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANI SUSY nato a VARESE il 15/06/1971 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Susy Magnani; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna perktireat4) di cui all'art. 336 e 651 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reatolsortolineando, a carico della ricorrente, il contegno ostruzionistico e le condotte minatorie tenute nei confronti degli agenti e la manifesta infondatezza, frutto di una convinzione di natura congetturale sviluppata ex post, di un comportamento abusivo degli agenti che avrebbero dovuto eseguire la notifica di un atto. Anche la contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen. è fondata su una pretesa priva di fondamento, poiché la ricorrente reputava superflua l'esibizione del documento di identificazione.

La reiterazione delle condotte illecite è stata, del tutto ragionevolmente, ritenuta ostativa ad una valutazione di minima offensività dei fatti. Parimenti è logicamente motivata l'applicazione della recidiva poiché la condotta tenuta denota la pervicace volontà di violazione della legge penale ed esprime una pericolosità sociale di significativo rilievo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec