Ordinanza — n. 13459/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FADILI BADRE nato il 09/02/1984 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Fadili Badre udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché privo di specifico mandato a impugnare, richiesto ex art. 581, 1 quater cod. proc. Pen. Anche per il ricorso per cassazione; Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 marzo 2
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, 1 quater cod. proc. Pen. Anche per il ricorso per cassazione; Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 marzo 2
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FADILI BADRE nato il 09/02/1984 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Fadili Badre udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché privo di specifico mandato a impugnare, richiesto ex art. 581, 1 quater cod. proc. Pen. Anche per il ricorso per cassazione; Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 marzo 2