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Ordinanza — n. 13457/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for insult charges as arguments were generic and facts already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for insult based on the presence of multiple people at a police station, claiming the lower court's reasoning was generic. The court rejected this, noting that the lower court had already adequately examined and dismissed these specific factual arguments regarding the presence of bystanders and the public nature of the location.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely generic reproductions of arguments already reviewed; if the lower court has sufficiently addressed the facts and legal characterization, the appeal lacks admissibility.

Parole chiave

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insult charges inadmissible appeal generic arguments factual review Cassation procedure reati contro la pubblica autorità minaccia per la sicurezza pubblica motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN CLAUDIU nato il 17/04/1981 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Claudiu Stan; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di reati cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha richiamato il contenuto dell'annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, presso l'ufficio denunce del Commissariato, teatro dei fatti, non solo di operatori di Polizia ma anche di altre persone "in attesa".

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 18