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Ordinanza — n. 13456/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy trustee's refusal of ex officio acts under Art. 328 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by David Battaini inadmissible regarding a conviction for the crime under Article 328 of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the grounds were merely a fragmented reading of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was not permitted because it reproduced criticisms already adequately assessed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 328 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the refusal of ex officio acts by a bankruptcy trustee are inadmissible if they merely reiterate criticisms already resolved by the judges of the merits through correct application of evidentiary criteria.

Parole chiave

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bankruptcy trustee ex officio acts Article 328 Penal Code inadmissible appeal evidentiary criteria curatore del fallimento violazioni delle norme procedurali contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 328 cod. pen.
art. 328 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Rv. 284079
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAINI DAVID nato a MILANO il 29/06/1974 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di David Battaini; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente valutateK e risolte dai giudici del merito facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova e applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di rifiuto di atti di ufficio ( Rv. 284079).

La lettura parcellizzata della motivazione proposta dal ricorrente si risolve nella pretesa di rilettura del materiale di prova /preclusa a questa Corte di legittimità in presenza della chiare coordinate giuridiche che presidiano all'attività del curatore fallimentare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8