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Ordinanza — n. 13455/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for manifestly unfounded challenge to sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentence lacked proper reasoning regarding mitigating circumstances, but the court found the original judgment logically sound and legally correct. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was condemned to cover procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging a criminal conviction solely on grounds of insufficient motivation is inadmissible if the judgment is logically and legally sound in its assessment of mitigating factors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal sentencing reasoning defect mitigating circumstances assessment Court of Cassazione attenuazione della pena esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; che sotto tale profilo la sentenza impugnata appare immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valutato l'assenza di elementi positivi in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/