Italian Court dismisses appeals against conviction for property crimes as generic and fact-based.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Scatà Alessandro and Guerrieri Clelia inadmissible. The appellants argued that the first-instance court erred in evaluating evidence and imposed a slightly higher sentence than the statutory minimum. The court rejected these claims as generic and improperly focused on factual disputes rather than legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must address legal errors; generic complaints regarding factual evaluation or minor sentencing deviations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCATA ALESSANDRO nato a RAGUSA il 23/03/1992 GURRIERI CLELIA nato a RAGUSA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Scatà Alessandro e Guerrieri Clelia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e declinati in fatto sulla scorta della denuncia della erronee valutazione delle prove, erroneità affatto evincibile dalla motivazione in punto di responsabilità e della misura della pena /che è stata determinata in misura leggermente superiore al minimo edittale (anni uno e mesi sei di reclusione per ciascun imputato) fdando atto della reiterazione della violazione (nel volgere di poche ore); del concerto tra.#0=4.RrtputRati e della personalità degli imputati, attinti da diversi precedenti per reati contro il patrimonio;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m