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Ordinanza — n. 13452/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on evasion charges for inadmissible merits review of sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13452/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Scuderi inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. Scuderi argued that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances with prevailing weight over recidivism, yet the court found this request lacked significant factual basis. The court ruled that such sentencing evaluations fall exclusively within the trial judge's domain and are not subject to cassation review when adequately motivated.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the trial judge's assessment of mitigating circumstances versus recidivism when the first-instance judgment is logically and exhaustively reasoned.

Parole chiave

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evasion crime recidivism mitigating circumstances sentencing discretion cassation inadmissibility penal code judicial review limits attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDERI MASSIMO nato a CATANIA il 05/03/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dì Massimo Scuderi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità( perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

I proposti motivi, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, involgono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione essendo la richiesta dì prevalenza ancorata ad un dato non significativo, quale l'ammissione dell'addebito, già accertato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1