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Ordinanza — n. 13451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRAB JALAL nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile in quanto del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore violenza o minaccia contro le autorità verosimiglianza della persecuzione pericolo di collusione con testimoni reati violenti censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRAB JALAL nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto del tutto privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/