Italian Court dismisses appeal on evasion charges as generic arguments regarding sentencing are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fouad Hdili inadmissible for failing to meet the strict requirements of the principle of legality. The appellant challenged a conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code, arguing against the application of mitigating circumstances under Article 62-bis. The court ruled that the appeal's arguments were too generic and concerned the sentencing discretion reserved for the trial judge, which was already sufficiently motivated in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot challenge the trial judge's assessment of sentencing factors or the application of mitigating circumstances when the lower court's reasoning is exhaustive and logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HDILI FOUAD nato il 01/11/1985 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Hdili Fouad; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art.385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., denegate valorizzando i precedenti penali dell'imputato e le concrete modalità delò fatto poiché l'imputato si era allontanato, in due occasioni, dal luogo di degli arresti domciliari;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 mar