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Ordinanza — n. 13449/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13449/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS ( CUI 02C5DQJ ) nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visi gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Denis Levacovich; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e applicazione della recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto tenuto conto che, pur in carenza di motivazione della conferma della recidiva nella sentenza impugnata, il motivo di appello proposto era del tutto generico, limitandosi ad una contestazione astratta delle ragioni che il Tribunale aveva illustrato a fondamento dell'aumento di pena precisando che le condotte poste in essere dall'imputato non erano isolate ed episodiche ma espressione di maggiore capacità a delinquere in linea con le precedenti condanne.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e applicazione della recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto tenuto conto che, pur in carenza di motivazione della conferma della recidiva nella sentenza impugnata, il motivo di appello proposto era del tutto generico, limitandosi ad una contestazione astratta delle ragioni che il Tribunale aveva illustrato a fondamento dell'aumento di pena precisando che le condotte poste in essere dall'imputato non erano isolate ed episodiche ma espressione di maggiore capacità a delinquere in linea con le precedenti condanne.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH DENIS ( CUI 02C5DQJ ) nato a PISTOIA il 03/09/1984 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visi gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Denis Levacovich; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e applicazione della recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto tenuto conto che, pur in carenza di motivazione della conferma della recidiva nella sentenza impugnata, il motivo di appello proposto era del tutto generico, limitandosi ad una contestazione astratta delle ragioni che il Tribunale aveva illustrato a fondamento dell'aumento di pena precisando che le condotte poste in essere dall'imputato non erano isolate ed episodiche ma espressione di maggiore capacità a delinquere in linea con le precedenti condanne.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisol'