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Ordinanza — n. 13447/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13447/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA' GIACOMO RICCARDO nato a CATANIA il 20/11/1962 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Zappalà Giacomo Riccardo; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

Parole chiave

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espatrio illegale insufficiente allontanamento nonostante motivi di salute assenza ingiustificata motivi soggettivi successivi alla fuga persecuzione determinante per la fuga misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA' GIACOMO RICCARDO nato a CATANIA il 20/11/1962 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Zappalà Giacomo Riccardo; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

I proposti motivi, relativi all'accertamento in punto di responsabilità poiché non era stata ritenuta attendibile la giustificazione dell'imputato rispetto alla versione dei fatti fornita dai congiunti, sollecita, in presenza della compiuta e logica motivazione delle sentenze di merito, la rilettura diretta delle fonti di prova inammissibile nel giudizio di legittimità. Del tutto generica la censura sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che involge, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la incerta durata dell'allontanamento dal domicilio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. g 041C-) Così deciso il9