Ordinanza — n. 13445/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI ANTONIO EDUARDO nato il 06/03/1971 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e aventi ad oggetto il vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13445/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e aventi ad oggetto il vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI ANTONIO EDUARDO nato il 06/03/1971 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e aventi ad oggetto il vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto al primo motivo - che risulta, peraltro, generico nella sua formulazione - la Corte d'appello ha, con motivazione corretta ed esaustiva, ritenuto integrato l'elemento oggettivo dalmomento che la condotta del ricorrente si era sostanziata nel procedere ad alta velocità in una strada a doppia corsia lungo la quale transitavano dei pedoni, e l'elemento soggettivo dal momento che l'intimazione di fermarsi rivolta al ricorrente veniva effettuata a breve distanza e con mezzi sonori e visivi; Ritenuto, infine, che, quanto al secondo motivo, la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in questa sede - ha ritenuto di non ravvisare nelle modalità della condotta alcun elemento favorevole ai fini della concessione delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8