Italian Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded and generic regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of provoking hatred, arguing for non-prosecution under specific statutory provisions. The court rejected these arguments as manifestly unfounded and generic, noting the lower court's logical reasoning on both material and subjective elements of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on manifestly unfounded and generic censure regarding the conviction or statutory non-prosecution grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI GIACINTO nato a PALERMO il 08/07/1986 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione tanto dell'elemento materiale, quanto di quello soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la censura è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità ed, in ogni caso, non emergono elementi che possano giustificarne la concessione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8