Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding conviction and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked proper reasoning regarding his criminal responsibility and recidivism under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim because the contested decision was substantively motivated, addressing both the essential elements of the crime and the indicators of dangerousness required for recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the contested judgment is immune from motivational defects and adequately addresses the elements of the crime and recidivism indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECCIA DANILO nato a PALERMO il 13/11/1990 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente e alla recidiva; che il ricorso è privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle asserzioni difensive; che, comunque, la sentenza impugnata risulta immune da vizi sotto il profilo motivazionale, avendo dato conto sia degli elementi essenziali del reato che degli indici di pericolosità a giustificazione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il