Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13442/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissibility for first-instance sentencing criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Li Gotti inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance conviction for tax evasion, arguing issues regarding the establishment of liability. The court rejected these grounds because they amounted to an impermissible criticism of the first-instance judgment, which had already been correctly addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against first-instance sentencing judgments are inadmissible if they merely criticize the judgment without raising new, admissible legal grounds distinct from the original appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion conviction admissibility of appeal criticism of first instance procedural costs Cassation jurisdiction impunità uscita illegale dal paese recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI GOTTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/09/1973 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Li Gotti Giuseppe; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

I proposti motivi, relativi all'accertamento in punto di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marz