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Ordinanza — n. 13441/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13441/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA RAFFAELE nato a ARAGONA il 29/06/1961 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'elemento soggettivo del delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e, comunque, manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13441/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ha ritenuto sussistente il dolo generico richiesto ai fini dell'integrazione del reato contestato dal momento che il ricorrente, consapevole del proprio stato di restrizione della libertà personale, volontariamente si era allontanato dalla propria abitazione, essendo stato rivenuto al di fuori di essa intento a conversare con due soggetti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivi soggettivi successivi alla fuga partenza illegale evasione all'obbligo di contribuzione contravvenzione alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA RAFFAELE nato a ARAGONA il 29/06/1961 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'elemento soggettivo del delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e, comunque, manifestamente infondato;

Considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ha ritenuto sussistente il dolo generico richiesto ai fini dell'integrazione del reato contestato dal momento che il ricorrente, consapevole del proprio stato di restrizione della libertà personale, volontariamente si era allontanato dalla propria abitazione, essendo stato rivenuto al di fuori di essa intento a conversare con due soggetti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 marz