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Ordinanza — n. 13438/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13438/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA SANTO nato a PALERMO il 02/06/2001 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; che, tuttavia, tale posizione difensiva omette di confrontarsi con la valutazione effettuata dalla Corte d'appello circa la congruità della pena al caso di specie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), risultando pertanto immune da censure in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; che, tuttavia, tale posizione difensiva omette di confrontarsi con la valutazione effettuata dalla Corte d'appello circa la congruità della pena al caso di specie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), risultando pertanto immune da censure in sede di legittimità;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena adeguamento della pena sanzioni pecuniarie remissione della pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA SANTO nato a PALERMO il 02/06/2001 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; che, tuttavia, tale posizione difensiva omette di confrontarsi con la valutazione effettuata dalla Corte d'appello circa la congruità della pena al caso di specie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), risultando pertanto immune da censure in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0