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Ordinanza — n. 13437/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Crivello inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant challenged the appellate court's decision to increase his sentence based on the external continuation of crimes, citing the short time interval between his prior escape and the current damage offense. The court rejected these arguments as they merely reproduced the factual assessments already thoroughly examined and legally justified by the appellate judges regarding recidivism and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints regarding factual findings or the evaluation of evidence are inadmissible as they do not constitute a legal question.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints points of law external continuation of crimes sentencing increase motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO ROBERTO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Roberto Crivello; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi, reiterati con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e giuridici dai giudici di appello che, riconosciuta la cd. continuazione esterna denegata in primo grado, hanno adeguatamente motivato l'aumento di pena per la continuazione fra reati, richiamando, e non per attenuarne il disvalore ai fini del trattamento punitivo, il breve periodo di tempo intercorso tra la precedente evasione e reato di danneggiamento oggetto della condanna irreovocabile con determinazione della pena di mesi tre di reclusione (per il reato di evasione) e di mesi uno per quello di danneggiamento, reati entrambi aggravati dalla recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'