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Ordinanza — n. 13434/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to groundless generic censure and lack of prescription. The court rejected the appeal against a conviction for the crime of extortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a conviction for extortion, but the court found the grounds to be manifestly unfounded and generic. The court upheld the lower court's logical assessment of both the material and subjective elements of the crime and confirmed that the statute of limitations had not expired at the time of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded and generic censure are inadmissible; the statute of limitations is calculated from the date the crime could be discovered or reported, accounting for any procedural suspensions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations calculation extortion conviction manifestly unfounded censure procedural suspensions censure di diritto costituzionale censure tardive revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO GABRIELE nato a FOGGIA il 24/07/1995 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione tanto dell'elemento materiale, quanto di quello soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, quanto al secondo motivo di ricorso, alla data della sentenza di secondo grado la prescrizione non era ancora maturata, perché - come correttamente osservato dal giudice del gravame a pag. 5 e non contestato dal ricorrente - alla luce delle sospensioni processuali, il delitto di cui all'art.337 cod. pen. si sarebbe prescritto in data 17 maggio 2023.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m