Ordinanza — n. 13433/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO ANTONINA nato a RIBERA il 04/06/1961 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il reato di evasione presuppone il dolo generico, con la conseguenza che i motivi soggettivi per i quali l'agente pone in essere la condotta evasiva sono irrilevanti (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 13433/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il reato di evasione presuppone il dolo generico, con la conseguenza che i motivi soggettivi per i quali l'agente pone in essere la condotta evasiva sono irrilevanti (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO ANTONINA nato a RIBERA il 04/06/1961 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il reato di evasione presuppone il dolo generico, con la conseguenza che i motivi soggettivi per i quali l'agente pone in essere la condotta evasiva sono irrilevanti (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il