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Ordinanza — n. 13431/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as time-barred, rejecting claims of partial reading of the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to a procedural time-bar, ruling that the fifteen-day deadline for filing had expired. Although the appellant argued that only a partial reading of the judgment occurred, the court found this claim unsupported by the official hearing minutes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: An appeal filed after the statutory fifteen-day period is inadmissible, and assertions of partial reading of the judgment do not extend this deadline.

Parole chiave

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procedural time-bar inadmissible appeal fifteen-day deadline partial reading claim Corte di Cassazione eccezioni processuali tardive inosservanza del termine allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRADA DAVIDE nato a BRESCIA il 10/05/1988 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Davide Ferra sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello perché intempestivo sono manifestamente infondati poiché l'appello era stato proposto, a fronte dei sentenza con motivazione contestuale, oltre il termine di quindici giorni previsto per legge.

Generiche, a fronte del contenuto del verbale di udienza, le affermazioni che, invece, della sentenza fosse stata data lettura parziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 ma