Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of the lower court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime, but the court found the criticism manifestly unfounded. The lower court had logically established that the appellant was found outside the immediate dwelling, contradicting the appellant's claim that he was inside the courtyard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINARDI RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/02/1974 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità ed, in particolare, alla circostanza che il ricorrente era stato rinvenuto dai Carabinieri all'esterno del cortile di ingresso antistante al lugo di detenzione domiciliare e non - come invece asserito nel ricorso - all'interno del cortile quale stretta pertinenza dell'abitazione (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m