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Ordinanza — n. 13430/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of the lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime, but the court found the criticism manifestly unfounded. The lower court had logically established that the appellant was found outside the immediate dwelling, contradicting the appellant's claim that he was inside the courtyard.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded criticism inadmissible appeal criminal conviction factual findings procedural costs aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINARDI RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/02/1974 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità ed, in particolare, alla circostanza che il ricorrente era stato rinvenuto dai Carabinieri all'esterno del cortile di ingresso antistante al lugo di detenzione domiciliare e non - come invece asserito nel ricorso - all'interno del cortile quale stretta pertinenza dell'abitazione (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m