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Ordinanza — n. 13429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MASSIMO nato a SAN CATALDO il 24/01/1978 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato ed, in particolare, alla idoneità minatoria della condotta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato ed, in particolare, alla idoneità minatoria della condotta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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attenuazione della pena ricusazione del pubblico ministero motivazione inadeguata delle censure costituzionali caso di rigore economico riesame dell'entità pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI MASSIMO nato a SAN CATALDO il 24/01/1978 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato ed, in particolare, alla idoneità minatoria della condotta (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); dall'altra parte, alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m