Ordinanza — n. 13428/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI VINCENZO nato a CAIVANO il 03/03/1969 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Vincenzo Ponticelli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 13428/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI VINCENZO nato a CAIVANO il 03/03/1969 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Vincenzo Ponticelli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità.
Non è deducibile, perché non proposto in appello, il motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen.. E' stata correttamente ritenuta sussistente la recidiva, a fronte di tre precedenti per evasione, valorizzando la pretestuosità della condotta (l'imputato si era allontanato in pigiama per portare il cane fuori). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8