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Ordinanza — n. 13427/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for manifestly unfounded challenge to mental state assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible due to a manifestly unfounded challenge regarding the defendant's mental state. The lower court had logically concluded that no partial or total mental defect emerged from the evidence and that retrial was unnecessary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the challenge to the conviction based on mental state is manifestly unfounded and contradicted by the coherent evidentiary record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded challenge mental state assessment retrial necessity procedural costs award nuova perizia psichiatrica malattia psichica difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STREFEZZA MATTIA nato a SALERNO il 07/06/1991 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: da una parte, alla circostanza che dal complessivo impianto probatorio non era emerso alcun vizio parziale o totale di mente; dall'altra parte, alle ragioni che non rendevano necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 mar