Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing motivation under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the appellate court's sentencing decision lacked proper motivation under the Penal Code, but the court found the complaint generic and unsupported by concrete facts. Consequently, the appellate judgment was upheld as immune from censure due to its critical assessment of the appellant's personality and lack of specific grounds for generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a sentencing decision is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, failing to provide concrete elements to support the alleged lack of motivation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZDINI SAIF nato il 19/06/1994 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena; che sul punto il provvedimento impugnato, per quanto sintetico, mostra di avere effettuato un congruo vaglio critico della sentenza di primo grado, valorizzando la personalità del ricorrente, così come l'assenza di elementi concreti cui ancorare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; a fronte della genericità del ricorso, pertanto, il provvedimento impugnato risulta immune da censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i