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Ordinanza — n. 13422/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13422/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KESAURI TAMTA nato il 25/01/1996 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e ribadito con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e avente ad oggetto l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 13422/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che il giudice di merito, con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha considerato le gravi modalità della condotta - commessa da soggetto già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato - ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla possibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil attenuazione della pena esenzione dalla pena allontanamento malgrado rischio di persecuzione pena con condizionale parziale attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e ribadito con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KESAURI TAMTA nato il 25/01/1996 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e ribadito con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e avente ad oggetto l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato;

Considerato, invero, che il giudice di merito, con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha considerato le gravi modalità della condotta - commessa da soggetto già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato - ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla possibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m