Ordinanza — n. 13307/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLANO FRANCESCO nato a CROTONE il 03/04/1998 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Pullano Francesco, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno del vizio denunciato, né si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13307/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLANO FRANCESCO nato a CROTONE il 03/04/1998 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Pullano Francesco, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno del vizio denunciato, né si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.