Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13305/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal penalty amount and generic mitigating circumstances due to prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mecaj Agim inadmissible, ruling it pertained to the punitive treatment rather than substantive law. The court found the lower court's assessment of prior criminal records as a barrier to generic mitigating circumstances was factually sound and outweighed the defendant's confession. Consequently, the conviction for the drug offense was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the severity of a criminal sentence or the denial of generic mitigating circumstances based on prior criminal history is inadmissible if the first instance court's factual assessment is not manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances prior criminal record drug trafficking penalty procedural costs fine commisurazione della pena per stupefacenti sanzione penale traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
pen., vale a dire in considerazione del considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato, dell'intensità del dolo e della vita anteatta dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., vale a dire in considerazione del considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato, dell'intensità del dolo e della vita anteatta dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECA3 AGIM nato il 13/04/1964 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Mecaj Agim, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, per un verso, individuato, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali - due dei quali specifici - di cui è gravato l'imputato (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato) - elemento ritenuto in ogni caso prevalente rispetto alla presunta confessione, peraltro tale non ritenuta dalla Corte di merito, posto che, in relazione al reato più grave, si era in presenza di una situazione di flagranza del reato; per altro verso, ritenuto la congruità della pena inflitta sulla base di una corretta e motivata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., vale a dire in considerazione del considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato, dell'intensità del dolo e della vita anteatta dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2