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Ordinanza — n. 13303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties' settlement agreement barred further grievances except for illegal penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties' settlement agreement, finalized after a previous rejection, implicitly waived the right to raise additional grievances in the subsequent legitimacy trial. The appellant argued for the revocation of confiscation based on a specific procedural provision, but the court found no exceptions to the waiver rule applicable to this case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement reached after a prior rejection of a plea bargain bars the appellant from raising any further grievances in the subsequent appeal, except for the imposition of an illegal penalty or defects in the party's will and prosecutor's consent.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grievances legitimacy trial procedural waiver confiscation revocation revoca del concordato proposta con riserva di revoca rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
278170): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
278170): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANI LUCA ( CUI 06IWTZR ) nato a GENOVA il 07/12/1982 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAelato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Veneziani Luca, che deduce il vizio motivazione con riguardo al motivo con cui si chiedeva la revoca della confisca in relazione ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti - come perfezionatosi all'udienza del 20 ottobre 2023 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) dopo il rigetto del precedente accordo - in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/