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Ordinanza — n. 13302/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13302/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13302/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO CARMINE nato a BENEVENTO il 20/11/1982 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Pellino Carmine, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 4 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13302/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 4 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Parole chiave

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pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti riscossione di pene pecuniarie confisca di valori patrimoniali recidiva nell'infrazione ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO CARMINE nato a BENEVENTO il 20/11/1982 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Pellino Carmine, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 4 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha escluso l'invocata derubricazione sulla base non solo del non trascurabile quantitativo di droga sequestrata, ma soprattutto del contesto in cui le condotte erano state poste in essere, ossia in una nota "piazza di spaccio", in grado di rifornire una consolidata clientela (come risulta anche dal fatto che al solo Pellino sono contestate undici cessioni di sostanza stupefacente in un ristretto lasso temporale) e di assicurarsi il costante rifornimento di droga in quantitativi significativi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/0