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Ordinanza — n. 13300/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals claiming excessive sentences, ruling first-instance sentencing was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by two brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The brothers argued that the first-instance court imposed an excessive penalty, but the Supreme Court found the lower court had significantly reduced the sentence based on the serial nature of the crimes and the defendants' criminal history. Consequently, the court determined that the first-instance judgment logically applied the statutory sentencing parameters and was immune from appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the severity of a sentence are inadmissible when the first-instance court has sensibly reduced the penalty by fully and logically appreciating the statutory sentencing parameters.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Severity Statutory Parameters Criminal History Serial Crimes Court Costs motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. proc. pen.
13), con ciò dimostrando di avere esaurientemente e logicamente apprezzato i parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 133 cod. proc. pen
13), con ciò dimostrando di avere esaurientemente e logicamente apprezzato i parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETO GIORGIO CL. '92 nato a PALERMO il 02/11/1992 LETO GIORGIO CL. '94 nato a PALERMO il 28/04/1994 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi di Leto Giorgio, classe 1992, e di Leto Giorgio, classe 1994, che, con atti di impugnazione distinti ma di identico contenuto, deducono il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito ha sensibilmente ridotto, per entrambi i ricorrenti, la pena irrogata in primo grado, rideterminata in misura di poco superiore al minimo edittale in relazione alla serialità delle condotte, il contesto criminale in cui esse sono state realizzate e i precedenti penali di cui sono gravati gli imputati (cfr. p. 10 e p. 13), con ciò dimostrando di avere esaurientemente e logicamente apprezzato i parametri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., sicché tale valutazione di fatto, immune da aporie logiche, sfugge al sindacato di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/202