Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13299/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for selling adulterated meat, citing lack of legal error and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Marco Ferrari inadmissible, rejecting arguments regarding legal violations and procedural errors. The court found the first ground inadmissible because the defense itself acknowledged the commercial intent of selling the meat, and the second ground failed due to the logical rejection of a redundant genetic expert report already obtained in civil proceedings. Furthermore, the court upheld the conviction for particular triviality based on a complex assessment of the multiple inhibiting substances found in the cattle, ruling that the lower court correctly applied the principle requiring a holistic evaluation of all case specifics.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on alleged legal violations regarding the commercial intent of the defendant or the application of the particular triviality exclusion are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and based on a comprehensive factual assessment of the specific circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
adulterated meat conviction particular triviality exclusion genetic expert report commercial intent defense procedural inadmissibility complex factual assessment Cassazione appeal autorizzazione all'immissione in commercio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, lett. a), I. n. 283 del 1962
disciplina la rinnovazione dell'istruttoria nel grado di appello, mentre la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale), in ogni caso il Tribunale ha esaurientemente e logicamente disatteso l'istanza di perizia genetica avanzata ex art. 507 cod.
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
C tl e irm; di; consideratokrírsecondo motivo, con ctire-Pluce la mancata assunzione di una prova decisiva e conseguente violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, al di là dell'errata individuazione della norma di legge che si assume violata (posto che l'art.
Art. 507 cod. proc. pen.
disciplina la rinnovazione dell'istruttoria nel grado di appello, mentre la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale), in ogni caso il Tribunale ha esaurientemente e logicamente disatteso l'istanza di perizia genetica avanzata ex art. 507 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Gian Carla Moscattini, che, nel richiamare le argomentazioni dedotte nel ricorso, non aggiunge elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 603 cod. proc. pen
pen., è inammissibile in quanto, al di là dell'errata individuazione della norma di legge che si assume violata (posto che l'art. 603 cod. proc. pen.
art. 507 cod. proc. pen
disciplina la rinnovazione dell'istruttoria nel grado di appello, mentre la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale), in ogni caso il Tribunale ha esaurientemente e logicamente disatteso l'istanza di perizia genetica avanzata ex art. 507 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI MARCO nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 19/08/1968 avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da Ferrari Marco, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 5, lett. a), I. n. 283 del 1962, è inammissibile perché di natura valutativa e, comunque, la destinazione al commercio dell'animale macellato è stata data per pacifica dalla stessa difesa, la quale, come emerge dal provvedimento impugnato (cfr. p. 4), aveva cercato di dimostrare l'estraneità dell'imputato dal reato a lui ascritto, valorizzando proprio la carenza di un apprezzabile interesse economico, posto che la vendita delle carni macellate avrebbe comportato un guadagno di appena 300-400 euro;

C tl e irm; di; consideratokrírsecondo motivo, con ctire-Pluce la mancata assunzione di una prova decisiva e conseguente violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto, al di là dell'errata individuazione della norma di legge che si assume violata (posto che l'art. 603 cod. proc. pen. disciplina la rinnovazione dell'istruttoria nel grado di appello, mentre la sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale), in ogni caso il Tribunale ha esaurientemente e logicamente disatteso l'istanza di perizia genetica avanzata ex art. 507 cod. proc. pen., evidenziando non solo il suo carattere meramente esplorativo, stante l'omessa allegazioniedi elementi concreti che potessero consentire di affermare la sussistenza di un errore nella trascrizione dei dati, ma che una perizia del genere era stata già disposta in sede civile e il relativo elaborato era stato acquisito, su istanza della difesa, nel presente processo, giungendo alla conclusione che non era dato escludere la parentela madre-figlia dei due soggetti esaminati, donde la ritenuta inutilità di tale accertamento; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è parimenti inammissibile avendo il Tribunale argomentatamente escluso la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità", sulla base delle circostanze accertate nel caso concreto, ossia la pluralità di sostanze inibenti riscontrare sulla bovina destinata al consumo, l'entità dei superamenti rispetto ai valori minimi imposti dalla normativa, il rapido tempo di deplezione delle stesse, che acuivano il pericolo relativo alla immissione di carni adulterate sul mercato — in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); letta la memoria del difensore avv. Gian Carla Moscattini, che, nel richiamare le argomentazioni dedotte nel ricorso, non aggiunge elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos