Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grievances after settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the parties had reached a settlement agreement after the previous agreement was rejected. The appellant, Ugo Capocefalo, argued for the revocation of confiscation based on a specific legal provision, but the court found that the settlement implied a waiver of all further grievances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis proc. pen.: A settlement agreement reached after a prior agreement is rejected constitutes a waiver of all further grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOCEFALO UGO nato a CERIGNOLA il 30/03/1977 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso .ae udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Capocefalo Ugo, che deduce il vizio motivazione con riguardo al motivo con cui si chiedeva la revoca della confisca in relazione ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti - come perfezionatosi all'udienza del 20 ottobre 2023 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) dopo il rigetto del precedente accordo - in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170): situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/