Court dismisses appeal on conviction for withdrawal of appeal and orders payment of legal fees and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Danushi Vinkel's appeal against the conviction inadmissible due to the defendant's formal withdrawal of the request. The appellant argued for a defect in the sentencing reasoning, but the defense submitted a notarized document explicitly renouncing the appeal. Consequently, the court ruled that the procedural defect was caused by the appellant's own voluntary action, warranting the dismissal and the imposition of a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal withdrawn by the appellant is inadmissible, and the appellant bears the procedural costs and a pecuniary sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANUSHI VINKEL ( CUI 045KH05 ) nato il 11/10/1989 avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO/dato avviso alle parti;:i udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Visto il ricorso di Danushi Vinkel, che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., visto l'atto di rinuncia sottoscritto dell'imputato con dichiarazione autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.