Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANCACCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/10/1970 CARDILLO PATRIZIA nato a NAPOLI il 07/08/1959 GIZZO ASSUNTA nato a NAPOLI il 24/08/1989 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, da Brancaccio Salvatore, Cardillo Patrizia e Gizzo Assunta, ,che deducono il vizio motivazione con 2-0,1 i riferimento al motivo di appellottalla qualificazione del fatto con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena sanzione penale attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena alleggerimento della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANCACCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/10/1970 CARDILLO PATRIZIA nato a NAPOLI il 07/08/1959 GIZZO ASSUNTA nato a NAPOLI il 24/08/1989 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, da Brancaccio Salvatore, Cardillo Patrizia e Gizzo Assunta, ,che deducono il vizio motivazione con 2-0,1 i riferimento al motivo di appellottalla qualificazione del fatto con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03