Ordinanza — n. 13296/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANCACCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/10/1970 CARDILLO PATRIZIA nato a NAPOLI il 07/08/1959 GIZZO ASSUNTA nato a NAPOLI il 24/08/1989 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, da Brancaccio Salvatore, Cardillo Patrizia e Gizzo Assunta, ,che deducono il vizio motivazione con 2-0,1 i riferimento al motivo di appellottalla qualificazione del fatto con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANCACCIO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/10/1970 CARDILLO PATRIZIA nato a NAPOLI il 07/08/1959 GIZZO ASSUNTA nato a NAPOLI il 24/08/1989 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti, con il medesimo atto, da Brancaccio Salvatore, Cardillo Patrizia e Gizzo Assunta, ,che deducono il vizio motivazione con 2-0,1 i riferimento al motivo di appellottalla qualificazione del fatto con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03