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Ordinanza — n. 13294/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13294/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERMICOCCA COSTANTINO nato a BARI il 17/10/1958 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Lavermicocca Costantino, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono tale richiesta, la quale, peraltro, non si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivi di rigore sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., è inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono tale richiesta, la quale, peraltro, non si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERMICOCCA COSTANTINO nato a BARI il 17/10/1958 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Lavermicocca Costantino, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono tale richiesta, la quale, peraltro, non si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.